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Convivenza di fatto

  • Servizio attivo

Con la legge 20 maggio 2016 n. 76 sono state regolamentate le convivenze di fatto. L’art. 1, comma 36 della legge stabilisce che per conviventi di fatto si intendono “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca a

A chi è rivolto

Persone, dello stesso sesso o di sesso diverso, maggiorenni, di cittadinanza sia italiana che straniera, residenti in Italia:

  • unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile (i cittadini stranieri devono dimostrare l'assenza di tali vincoli);
  • coabitanti ed aventi dimora abituale (residenza) nello stesso comune.

Descrizione

Con la legge 20 maggio 2016 n. 76 sono state regolamentate le convivenze di fatto. L’art. 1, comma 36 della legge stabilisce che per conviventi di fatto si intendono “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile”.

La legge riconosce ai conviventi di fatto i seguenti diritti:

  • gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario;
  • In caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari;
  • ciascun convivente di fatto può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati: a) in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute; b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie (la designazione è effettuata in forma scritta e autografa oppure, in caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di un testimone);
  • in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni. Ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni (tale diritto viene meno nel caso in cui il convivente superstite cessi di abitare stabilmente nella casa di comune residenza o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto);
  • nei casi di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto;
  • nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni, i conviventi di fatto;
  • al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente spetta una partecipazione agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, commisurata al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato;
  • il convivente di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno, qualora l'altra parte sia dichiarata interdetta o inabilitata ai sensi delle norme vigenti ovvero ricorrano i presupposti di cui all'articolo 404 del codice civile;
  • in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite;
  • i conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza.

Cessazione della convivenza di fatto

La convivenza di fatto può estinguersi per:

  1. matrimonio/unione civile tra i conviventi o con altre persone;
  2. decesso del convivente;
  3. cessazione della coabitazione dichiarata dalle parti o accertata d’ufficio;
  4. cessazione del legame affettivo a seguito di dichiarazione di uno o di entrambi i conviventi, pur continuando a sussistere la coabitazione (il venir meno della convivenza di fatto non fa necessariamente cessare la coabitazione anagrafica, i due soggetti, pur non riconoscendosi più conviventi di fatto vincolati da legame affettivo e di reciproca assistenza morale e materiale, potranno continuare a costituire una famiglia anagrafica).

La convivenza di fatto non cessa se i conviventi trasferiscono la propria residenza anagrafica ad altro indirizzo o in altro Comune, sempreché si costituisca un unico stato di famiglia nella medesima abitazione.

Come fare

Al fine di dichiarare all’Ufficio anagrafe la convivenza di fatto, gli interessati devono presentare un’apposita dichiarazione sottoscritta da entrambi. Per i cittadini stranieri che non abbiano documentato il proprio stato civile occorre presentare apposita documentazione delle autorità dello stato di cittadinanza o in alternativa della competente autorità consolare, in regola con le norme in materia di legalizzazione e traduzione, dalla quale si evinca lo stato libero di entrambi.

La dichiarazione dell’istituzione della convivenza di fatto dovrà essere registrata negli archivi anagrafici entro due giorni e nei 45 giorni successivi alla dichiarazione, potranno essere effettuati degli accertamenti al fine di verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalle norme.

Cosa serve

Gli interessati devono presentare un’apposita dichiarazione sottoscritta da entrambi, utilizzando il modello allegato. La dichiarazione di convivenza di fatto può essere presentata sia contestualmente alla dichiarazione di residenza o anche in un momento successivo.

Cosa si ottiene

L'istituzione di una convivenza di fatto.

Tempi e scadenze

La richiesta di costituzione di una convivenza di fatto, può essere presentata in ogni momento. La dichiarazione dell’istituzione della convivenza di fatto dovrà essere registrata negli archivi anagrafici entro due giorni e nei 45 giorni successivi alla dichiarazione, potranno essere effettuati degli accertamenti al fine di verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalle norme.

Costi

Il servizio non comporta costi a carico degli utenti.

Condizioni di servizio

  PDF34,7K Termini e Condizioni di Servizio

Unità organizzativa responsabile

Anagrafe
via De Gasperi, 135/137 70042 Mola di Bari (BA)
Comune

Casi particolari

Il contratto di convivenza

I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza. Il contratto, le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico.

Copia dell’accordo dovrà essere trasmesso all’ufficio anagrafe ai fini dell’opponibilità ai terzi.

 

Risoluzione del contratto di convivenza

Il contratto di convivenza si risolve per:

  1. accordo delle parti;
  2. recesso unilaterale;
  3. matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona;
  4. morte di uno dei contraenti.

La risoluzione per accordo delle parti o per recesso unilaterale deve essere redatta nelle forme dell’atto pubblico o con firma autenticata da notaio o avvocato, e comunicato all’ufficio anagrafe.

 

Ulteriori informazioni

La convivenza di fatto non cessa se i conviventi trasferiscono entrambi la loro residenza in altra abitazione, anche se di altro Comune, purché continuino ad abitare nella stessa abitazione.
Qualora fosse esistente un contratto di convivenza, in caso di trasferimento in altro Comune, il Comune dove il contratto è depositato dovrà essere trasmesso al nuovo comune di residenza.

Documenti

Modulistica

Convivenza_di_fatto_DESIGNAZIONE

Modello per la designazione del componente della convivenza.

Ulteriori informazioni Convivenza_di_fatto_DESIGNAZIONE}
Modulistica

Convivenza_di_fatto_CESSAZIONE

Modello per la cessazione della convivenza di fatto.

Ulteriori informazioni Convivenza_di_fatto_CESSAZIONE}
Modulistica

Convivenza_di_fatto_COSTITUZIONE

Modello per la costituzione della convivenza di fatto

Ulteriori informazioni Convivenza_di_fatto_COSTITUZIONE}
Modulistica

Convivenza_di_fatto_COSTITUZIONE

Modello per la costituzione della convivenza di fatto

Ulteriori informazioni Convivenza_di_fatto_COSTITUZIONE}
Ultima modifica: martedì, 12 novembre 2024

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