La residenza delle persone senza fissa dimora è regolata dall'art.1, c.3, e dall’art.2, c.3, della L. n.1228/1954, e dall'art.1, c.3, e dall'art.7, c.1, lett.c), del d.P.R. n. 223/1989, e secondo le disposizioni dettate dal Ministero degli Interni con Circolare n.19 del 17/09/2009.
Le “persone senza fissa dimora” sono residenti sul territorio nazionale, ma non sono residenti/dimoranti abituali sul territorio di nessun Comune in particolare; costoro hanno ugualmente diritto all’iscrizione anagrafica.
Per le persone senza fissa dimora, in mancanza di residenza/dimora abituale sul territorio di un Comune, si utilizza il criterio del domicilio, come definito dall’art. 43 del Codice Civile: “Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi”.
Il domicilio
Il “domicilio” non può mai essere oggetto di confusione con la “residenza”. Il domicilio è nel luogo ove la persona ha stabilito la sede principale dei propri affari e interessi (art. 43 Codice Civile). Il domicilio è una condizione rilevante per l’anagrafe solo ai fini dell’iscrizione delle persone senza fissa dimora.
Mancando l’elemento oggettivo del legame stabile con il territorio, ai fini dell’iscrizione anagrafica della persona senza fissa dimora, si deve far riferimento al luogo dove l’interessato ha fissato il proprio domicilio.
Nel caso in cui l’interessato non sia in grado di fornire gli elementi necessari ad accertare il domicilio, o questo risultasse non esistente, la richiesta verrà rigettata e verranno attivate le procedure previste dall’art. 18bis del d.P.R. 223/1989, e degli artt.75 e 76 del d.P.R. 445/2000.