Richiedenti impossibilitati per motivi di salute a muoversi dalla propria abitazione
Per le persone che per motivi di salute non possono muoversi dalla propria abitazione, è possibile comunque chiedere il rilascio della CIE. In questi casi la CIE è rilasciata omettendo l’acquisizione delle impronte digitali. Come previsto dal regolamento comunale in materia (approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 15/05/2008), la richiesta di carta di identità a domicilio dovrà essere fatta su apposito modulo al quale dovrà essere allegata una fotografia formato tessera e la documentazione medica attestante la temporanea o permanente grave limitazione dell’autonomia personale.
Carta d'identità cartacea
Il 3 agosto 2026 sarà la data ultima di validità della carta d’identità cartacea, così come stabilito dall’articolo 5 del regolamento UE 2019/1157, adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza dei documenti rilasciati ai cittadini dell’Unione.
In seguito alla progressiva introduzione della CIE, il Ministero dell’Interno, con circolare n. 8 del 5 settembre 2017, ha specificato che i comuni dovevano abbandonare la modalità di emissione della carta d’identità in formato cartaceo salvo i casi di reale e documentata urgenza segnalati dal richiedente per motivi di salute (intesi questi ultimi come necessità di ricovero), viaggio, consultazione elettorale e partecipazione a concorsi o gare pubbliche. Con successive circolari (n. 2 del 14 febbraio 2018, n. 5 del 27 febbraio 2018 e n. 9 del 16 luglio 2019) il Ministero ha limitato ulteriormente i casi che ancora consentono l’emissione della carta d’identità cartacea, disponendo che la ricevuta della richiesta della CIE è sufficiente per identificare gli elettori ai seggi, per esercitare il proprio diritto di cura e per partecipare a concorsi o gare pubbliche.
In caso di viaggio con partenza ravvicinata il diretto interessato deve presentare apposita istanza unitamente ad adeguata documentazione (biglietto aereo, prenotazione alberghiera, ecc.).
Cittadini AIRE - Il Ministero dell’Interno, nella circolare n. 11 del 16 ottobre 2019, ha affermato che “permane la possibilità per il cittadino residente all’estero di richiedere la carta d’identità presso lo sportello comunale che provvederà al rilascio del documento in formato cartaceo fino alla realizzazione delle nuove funzionalità previste per l’emissione della CIE”. Con successiva circolare n. 24 del 18 maggio 2021 il Ministero ha preannunciato che “le modalità di emissione della CIE presso i comuni anche per i cittadini residenti all’estero saranno oggetto di un prossimo, specifico, documento tecnico”. Il cittadino italiano residente all’estero, pertanto, può rivolgersi al comune di iscrizione AIRE oppure al comune italiano ove dimora, se diverso.
Richiedenti protezione internazionale - Un’altra ipotesi in cui è necessario rilasciare il documento cartaceo per motivi strettamente tecnici è quella dei richiedenti protezione internazionale. Per costoro l’articolo 5-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 prevede il rilascio di una carta d’identità della durata di tre anni. Considerato che il circuito di emissione delle CIE attualmente non consente la produzione di un documento con tale validità, il Ministero dell’Interno, con circolare n. 11 del 26 ottobre 2020, ha dato indicazione di procedere al rilascio del documento in formato cartaceo fino all’adeguamento del sistema.