La cremazione è il procedimento di riduzione in cenere della salma, che viene effettuato in uno speciale impianto.
A norma dell’articolo 10 del regolamento regionale 11 marzo 2015, n. 8 (Regolamento Regionale in materia di Polizia Mortuaria e disciplina dei cimiteri per animali d’affezione):
“Ai fini della cremazione del cadavere e della conservazione dell’urna, l’autorizzazione è rilasciata da parte dell’Ufficiale dello stato civile del Comune di decesso che ha formato l’atto di morte, sulla base della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso le modalità previste ed indicate dall’art. 3, lettera b) della legge n.130/2001.”.
L’art. 3, lettera b) della legge n.130/2001 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri), dispone che:
“L’autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto
della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:
1) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del
defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
2) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione
all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;
3) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto;
4) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.”
Cremazione di cittadino straniero
In caso di cremazione di cittadino straniero, i richiedenti, ai sensi dell’art. 2 del DPR 31 agosto 1999, n.394, presentano apposita dichiarazione della loro rappresentanza diplomatica o consolare in Italia, dalla quale risulti che in tale Paese sia consentita la cremazione e siano applicabili norme analoghe a quelle vigenti in Italia, in ossequio a quanto statuito dall’art.24 della Legge 31.5.95, n.218, a condizione di reciprocità.
Affidamento delle ceneri
Come disposto dall’articolo 12 del regolamento regionale n. 8/2015:
L’Ufficiale dello stato civile del Comune del decesso è competente al rilascio dell’autorizzazione all’affidamento delle ceneri.
L’ autorizzazione all’affidamento delle ceneri è concessa, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari con le stesse modalità previste per la cremazione, ad un affidatario unico.
L’autorizzazione all’affidamento è comunicata, a cura dell’Ufficiale dello Stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso, all’Ufficiale dello Stato civile del Comune di residenza del deceduto e, se diverso, anche al Comune ove sono custodite le ceneri.
Dispersione delle ceneri
Come disposto dall’articolo 13 del regolamento regionale n. 8/2015:
L’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso è competente al rilascio dell’autorizzazione alla dispersione delle ceneri.
La autorizzazione alla dispersione delle ceneri è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari, con le stesse modalità previste per la cremazione.
L’autorizzazione alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura dell’Ufficiale dello stato civile del Comune competente al rilascio, al Sindaco del Comune ove avviene la dispersione delle ceneri.
La dispersione è eseguita dai soggetti previsti dall’art. 13 della legge regionale n.34/2008.
La dispersione delle ceneri è consentita in mare, nei laghi e nei fiumi, escluso nei tratti comunque occupati da natanti ed in prossimità di manufatti. In ogni caso la dispersione delle ceneri deve avvenire in condizioni climatiche e ambientali favorevoli alla dispersione.
È vietata:
- nei centri abitati come definiti dal Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285(codice della strada);
- in edifici o altri luoghi chiusi.
In caso di dispersione su area privata, l’autorizzazione all’utilizzo di tale area deve essere espressa da parte del proprietario del fondo ed acquisita agli atti dell’Ufficiale di Stato civile. È fatto divieto a chiunque di percepire compenso alcuno o altre utilità in relazione all’assenso alla dispersione delle ceneri.
Nelle aree cimiteriali, la dispersione avviene previa individuazione dello spazio da parte dei competenti uffici comunali.