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Riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis

  • Servizio attivo

Per cittadine e cittadini stranieri, residenti in Italia e discendenti da avo/a cittadino/a italiano/a.

A chi è rivolto

Ai cittadini stranieri e alle cittadine straniere che intendono vedersi riconosciuta la cittadinanza italiana per discendenza da altro/a italiano/a.

Descrizione

La cittadinanza italiana si trasmette, in generale, per sangue. Per cittadinanza italiana iure sanguinis si intende la cittadinanza italiana derivante da una discendenza italiana, da un avo/a (più o meno lontano) cittadino/a italiano/a, nato in Italia e successivamente emigrato all’estero.

Il procedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis è finalizzato ad accertare la trasmissione della stessa cittadinanza lungo la linea di discendenza, attraverso l’esame degli atti di stato civile delle persone interessate.

Il Ministero dell’Interno con proprie Circolari n. 26 del primo giugno 2007, e la n. 4 del 20 gennaio 2009, ha sottolineato l’importanza che gli ufficiali di stato civile prestino la massima attenzione «nell’acquisizione e nella valutazione dei documenti che vengono presentati ai fini dell’acquisizione della cittadinanza italiana per discendenza ... al fine di contrastare e prevenire il fenomeno della falsificazione degli atti nell’ambito delle procedure in materia di cittadinanza. Tanto considerato si ribadisce la necessità dell’effettuazione di maggiori e più accurati controlli sui documenti presentati a corredo delle pratiche di riconoscimento della cittadinanza italiana.».

Pertanto, l’ufficiale di stato civile deve sempre effettuare verifiche approfondite relativamente agli atti prodotti, e, in caso di dubbio, prendere contatti con il Consolato competente per accertare la veridicità del documento presentato.

La documentazione a supporto del riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, è valutata dagli uffici competenti solo a seguito della presentazione di regolare richiesta di riconoscimento della stessa da parte delle persone già iscritte nell'Anagrafe del Comune.

 

La documentazione presentata a supporto della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana, NON verrà restituita al richiedente in nessun caso, sia che l'esito del procedimento sia positivo sia che l'esito sia negativo.

Come fare

Il procedimento è di competenza dell’ufficiale di stato civile del Comune italiano di residenza della persona interessata. È necessaria l’iscrizione anagrafica al Comune stesso.
Quando la persona vive all’estero e non è iscritto anagraficamente in alcun Comune italiano, invece, la competenza è del Consolato italiano all’estero di riferimento per il luogo di residenza.

Cosa serve

Il/la richiedente dovrà presentare la seguente documentazione:

  • Il modulo di richiesta di riconoscimento del possesso cittadinanza italiana, debitamente compilato e sottoscritto, in marca da bollo da € 16,00
  • copia del passaporto in corso di validità;
  • documentazione indicata nella Circolare n. K.28.1 del 08/04/1991.

Nel modulo di richiesta di riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana deve essere indicato il Comune italiano di nascita dell’avo emigrato dall’Italia. Si precisa che il Regno d’Italia fu costituito il 17/03/1861. Il Veneto entrò a farne parte
nel 1866, ed il Friuli-Venezia Giulia dal 16/07/1920. Gli uffici di stato civile sono stati costituiti nel Regno dal primo gennaio 1866, mentre nel Veneto dal 01/09/1871 e nel Friuli-Venezia Giulia e in Trentino dal 01/09/1924.

 

Indicazioni sugli atti da presentare:

  • atti di nascita del/della richiedente e di tutti i discendenti in linea retta, muniti di traduzione ufficiale italiana;
  • atti di matrimonio dell’avo italiano emigrato all’estero, e dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori del/della richiedente, muniti di traduzione ufficiale italiana;
  • certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero di emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana, attestante che l’avo italiano a suo tempo emigrato dall’Italia non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell’ascendente dell’interessato (certificato di naturalizzazione straniera);
  • tutti gli atti di stato civile del/della richiedente, anche se riferiti ad eventi anteriori alla data di presentazione dell’istanza, ad esempio: atto di matrimonio, atto di divorzio, atto del secondo matrimonio, ecc.

I figli di cittadina italiana nati prima del 01/01/1948 e tutti i loro discendenti potranno ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana solo ed esclusivamente per via giudiziale presso il competente tribunale civile (art. 1 co. 36 L. n. 206 del 26.11.2021, modificativa del co. 5 dell'art. 4 D.L. n. 13/2017).

 

Gli atti di stato civile formati all’estero devono essere tutti debitamente legalizzati dalla competente Autorità consolare italiana all’estero, o apostillati nel caso in cui lo Stato estero abbia aderito alla Convenzione dell’Aja del 05 ottobre 1961. Gli atti devono essere corredati dalla relativa traduzione. La traduzione, se fatta all’estero, dovrà essere debitamente legalizzata/apostillata. L’atto originale e la traduzione possono essere privi di legalizzazione/apostille, solo se ne è espressamente prevista l’esenzione dalla normativa vigente.

 

L’Ufficiale di Stato Civile esegue esclusivamente un’analisi di natura documentale non discrezionale rispetto a quanto presentato dalla/dall’interessato. I dati personali delle persone coinvolte devono coincidere interamente. In caso di incongruenze relative a nomi, cognomi, date di nascita, età, eventuale mancanza di corrispondenze, gli atti prodotti non consentirebbero una sicura ricostruzione della discendenza, né l’acquisizione di elementi certi sulle vicende di cittadinanza degli avi dell’interessato.
Se il richiedente/la richiedente intende far rettificare gli atti dall’autorità amministrativa e/o giudiziaria, o se gli atti sono già stati oggetto di rettifica da parte della competente autorità straniera, l’interessato dovrà produrre anche i relativi provvedimenti di correzione. Anch’essi dovranno essere legalizzati o apostillati e tradotti secondo le disposizioni summenzionate.

Cosa si ottiene

Il riconoscimento della cittadinanza italiana quale discendente di cittadino italiano.

Tempi e scadenze

Il procedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana si conclude nel temine massimo di 180 giorni dalla presentazione dell'istanza.

Costi

il procedimento di stato civile è soggetto ad imposta di bollo (marca da bollo da 16 euro).

Condizioni di servizio

  PDF34,7K Termini e Condizioni di Servizio

Unità organizzativa responsabile

Stato Civile
via De Gasperi, 135/137 70042 Mola di Bari (BA)
Comune
Ultima modifica: venerdì, 29 novembre 2024

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