L'unione civile è un negozio giuridico con il quale una coppia formata da persone dello stesso sesso intende costituire un'unione che determina la comunione di vita materiale e spirituale delle parti.
Si costituisce un’unione civile mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni. Nel giorno concordato con l'ufficio, entrambe le parti, alla presenza di due testimoni, tutti muniti di documento di identità valido, rendono all’ufficiale di stato civile dichiarazione di voler costituire tra loro unione civile.
Se le parti e/o i testimoni non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti da un interprete. L’interprete, munito di documento identificativo valido, presta giuramento di bene e fedelmente adempiere all’incarico ricevuto.
Il regime patrimoniale
Al momento della costituzione dell’unione civile le parti avranno la possibilità di scegliere il regime della separazione dei beni; in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, il regime patrimoniale sarà costituito dalla comunione dei beni.
Il cognome
Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile le parti possono stabilire di assumere, per la durata dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile.
Le parti possono indicare il cognome comune per l'intera durata dell'unione.