La richiesta può essere presentata presso:
- il Comune di residenza di uno dei due coniugi;
- il Comune dove è stato celebrato il matrimonio;
- il Comune dove è stato trascritto il matrimonio celebrato con rito religioso o celebrato all’estero.
I coniugi, o uno solo di loro, devono presentarsi all'ufficiale di stato civile per comunicare (mediante il modello allegato) l'intenzione di concludere un accordo di separazione o di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
L'ufficiale di stato civile provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti utili al procedimento, detenuti da altra pubblica amministrazione italiana. In tutti gli altri casi, il cittadino, per poter concludere l’accordo in questione, deve produrre i documenti richiesti per comprovare i requisiti e le condizioni prescritte dalla legge.
Una volta in possesso di tutti i documenti necessari, l'ufficio di stato civile stabilisce la data della redazione dell’accordo, previo contatto con gli interessati.
Redazione dell'accordo
Entrambi i coniugi devono presentarsi con un documento di identità valido, nel giorno prestabilito, all'ufficio di stato civile per rendere le dichiarazioni prescritte e per sottoscrivere il conseguente accordo.
Se gli sposi non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti da un interprete nelle vari fasi del procedimento. L’interprete, munito di documento identificativo valido, presta giuramento di bene e fedelmente adempiere all’incarico ricevuto.
Conferma dell'accordo
Non prima di 30 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo, nel giorno concordato, i coniugi devono presentarsi per rendere all’ufficiale di stato civile una ulteriore dichiarazione che confermi la validità dell’accordo. La mancata comparizione dei coniugi equivale alla mancata conferma dell'accordo.