L’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.) è stata istituita con legge 27 ottobre 1988, n. 470. Essa è gestita dai Comuni sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dalle Rappresentanze consolari all’estero.
L’iscrizione all’A.I.R.E. è un obbligo del cittadino (art. 6, L. 470/1988; art. 11 L. 1228/1954) e costituisce il presupposto per usufruire dei servizi consolari forniti dalle Rappresentanze all’estero, nonché per l’esercizio di importanti diritti, quali per esempio:
- la possibilità di votare per corrispondenza in occasione di elezioni politiche e di referendum, di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione, come previsto dalla legge 459/2001;
- la possibilità di votare in occasione delle elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo presso seggi istituiti dalla rete diplomatico-consolare nei Paesi appartenenti all’U.E.;
- la possibilità di ottenere il rilascio di documenti di identità e di viaggio;
- la possibilità di richiedere il rilascio di certificazioni di competenza delle Rappresentanze all’estero;
- la possibilità di rinnovare la patente di guida.
Certificati A.I.R.E.
I cittadini italiani iscritti nell'AIRE possono richiedere i seguenti certificati anagrafici in qualunque Comune italiano:
- certificato di residenza estera;
- certificato di stato di famiglia (per i soli componenti residenti all'estero);
- certificato ed estratto di nascita, matrimonio, morte;
- certificato di stato libero (riferito alla data dell'emigrazione all'estero);
- certificato di cittadinanza (riferito alla data dell'emigrazione all'estero);
- certificato contestuale di residenza, e stato di famiglia (riferito alla data dell'emigrazione all'estero);
- certificato plurimo per matrimonio, con residenza, cittadinanza, stato libero (riferito alla data di emigrazione all'estero).
Gli uffici consolari non possono rilasciare certificati anagrafici, questi possono rilasciare certificazione di iscrizione nello schedario consolare, il rilascio di certificati di cittadinanza e il rilascio di certificazioni di esistenza in vita.
Carta d’identità
La Carta di identità Elettronica (CIE) potrà essere rilasciata esclusivamente ai cittadini italiani regolarmente residenti nella propria circoscrizione consolare, che siano già registrati nello schedario consolare e i cui dati anagrafici siano già presenti nella banca dati A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero) del Ministero dell'Interno (e in futuro in ANPR).
Le Rappresentanze consolari abilitate possono rilasciare la carta d'identità cartacea esclusivamente ai cittadini italiani regolarmente residenti nella propria circoscrizione consolare, registrati nello schedario consolare e i cui dati anagrafici siano già presenti nella banca dati A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero) del Ministero dell'Interno. La carta d’identità elettronica non viene rilasciata all’estero. Il rilascio della carta d'identità è sempre subordinato al nulla osta da parte del Comune italiano di iscrizione AIRE. Il rilascio del documento all’estero, dunque, non è a vista.
Nei paesi nei quali non è previsto il rilascio della CIE, è possibile richiedere il documento cartaceo.
Resta ferma la possibilità di richiedere la carta d’identità in Italia presso il proprio Comune di iscrizione AIRE.