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Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.)

  • Servizio attivo

L’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.) è stata istituita con legge 27 ottobre 1988, n. 470. Essa è gestita dai Comuni sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dalle Rappresentanze consolari all’estero.

A chi è rivolto

Devono iscriversi all’A.I.R.E.:

  • i cittadini che trasferiscono la propria residenza all’estero per periodi superiori a 12 mesi;
  • quelli che già vi risiedono, sia perché nati all’estero che per successivo acquisto della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo. 

Non devono iscriversi all’A.I.R.E.:

  • le persone che si recano all’estero per un periodo di tempo inferiore ad un anno;
  • i lavoratori stagionali;
  • i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero, che siano notificati ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari rispettivamente del 1961 e del 1963;
  • i militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO dislocate all’estero.

Chi può presentare

I diretti interessati o persone da queste opportunamente delegate (art.38, comma 3-bis, d.P.R. n.445/2000)

Descrizione

L’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.) è stata istituita con legge 27 ottobre 1988, n. 470. Essa è gestita dai Comuni sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dalle Rappresentanze consolari all’estero.

L’iscrizione all’A.I.R.E. è un obbligo del cittadino (art. 6, L. 470/1988; art. 11 L. 1228/1954) e costituisce il presupposto per usufruire dei servizi consolari forniti dalle Rappresentanze all’estero, nonché per l’esercizio di importanti diritti, quali per esempio:

  • la possibilità di votare per corrispondenza in occasione di elezioni politiche e di referendum, di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione, come previsto dalla legge 459/2001;
  • la possibilità di votare in occasione delle elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo presso seggi istituiti dalla rete diplomatico-consolare nei Paesi appartenenti all’U.E.;
  • la possibilità di ottenere il rilascio di documenti di identità e di viaggio;
  • la possibilità di richiedere il rilascio di certificazioni di competenza delle Rappresentanze all’estero;
  • la possibilità di rinnovare la patente di guida.

 

 

Certificati A.I.R.E.

I cittadini italiani iscritti nell'AIRE possono richiedere i seguenti certificati anagrafici in qualunque Comune italiano:

  • certificato di residenza estera;
  • certificato di stato di famiglia (per i soli componenti residenti all'estero);
  • certificato ed estratto di nascita, matrimonio, morte;
  • certificato di stato libero (riferito alla data dell'emigrazione all'estero);
  • certificato di cittadinanza (riferito alla data dell'emigrazione all'estero);
  • certificato contestuale di residenza, e stato di famiglia (riferito alla data dell'emigrazione all'estero);
  • certificato plurimo per matrimonio, con residenza, cittadinanza, stato libero (riferito alla data di emigrazione all'estero).

Gli uffici consolari non possono rilasciare certificati anagrafici, questi possono rilasciare certificazione di iscrizione nello schedario consolare, il rilascio di certificati di cittadinanza e il rilascio di certificazioni di esistenza in vita.

 

Carta d’identità

La Carta di identità Elettronica (CIE) potrà essere rilasciata esclusivamente ai cittadini italiani regolarmente residenti nella propria circoscrizione consolare, che siano già registrati nello schedario consolare e i cui dati anagrafici siano già presenti nella banca dati A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero) del Ministero dell'Interno (e in futuro in ANPR).

Le Rappresentanze consolari abilitate possono rilasciare la carta d'identità cartacea esclusivamente ai cittadini italiani regolarmente residenti nella propria circoscrizione consolare, registrati nello schedario consolare e i cui dati anagrafici siano già presenti nella banca dati A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero) del Ministero dell'Interno. La carta d’identità elettronica non viene rilasciata all’estero. Il rilascio della carta d'identità è sempre subordinato al nulla osta da parte del Comune italiano di iscrizione AIRE. Il rilascio del documento all’estero, dunque, non è a vista.

Nei paesi nei quali non è previsto il rilascio della CIE, è possibile richiedere il documento cartaceo.

Resta ferma la possibilità di richiedere la carta d’identità in Italia presso il proprio Comune di iscrizione AIRE.

Come fare

È necessario rivolgersi ai Consolati italiani all’estero competenti territorialmente.

Cosa serve

Modalità di iscrizione

L’iscrizione all’A.I.R.E. è effettuata:

  • a seguito di dichiarazione resa dall’interessato all’Ufficio consolare competente per territorio entro 90 giorni dal trasferimento della residenza e comporta la contestuale cancellazione dall’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) del Comune di provenienza, la decorrenza dell'iscrizione all'AIRE e della contestuale cancellazione dall'Anagrafe del Comune, è quella della trasmissione al Consolato della dichiarazione dell'interessato;
  • prima di espatriare si può rendere tale dichiarazione al Comune italiano di residenza. In tal caso, il cittadino ha l'obbligo di recarsi comunque entro 90 giorni dall'arrivo all'estero al Consolato di competenza per rendere la dichiarazione di espatrio, in tal caso la decorrenza dell'iscrizione all'AIRE e della contestuale cancellazione dall'Anagrafe del Comune, è quella della trasmissione al Comune della dichiarazione dell'interessato.

L'iscrizione all'AIRE avviene anche per i cittadini italiani all'estero che non hanno mai avuto la residenza in un Comune italiano. In questi casi l'iscrizione potrà avvenire o nel Comune italiano di trascrizione dell'atto di nascita, o in quello in cui via abbiano la residenza i genitori o i figli.

L'aggiornamento dell'A.I.R.E. dipende dal cittadino. L'interessato deve tempestivamente comunicare all’ufficio consolare:

  • il trasferimento della propria residenza o abitazione;
  • le modifiche dello stato civile anche per l’eventuale trascrizione in Italia degli atti stranieri (matrimonio, nascita, divorzio, morte, ecc.);
  • il rientro definitivo in Italia;
  • la perdita della cittadinanza italiana.

Il mancato aggiornamento delle informazioni, in particolare di quelle riguardanti il cambio di indirizzo, rende impossibile il contatto con il cittadino e il ricevimento della cartolina o del plico elettorale in caso di votazioni. È importante che il connazionale comunichi il proprio indirizzo in modo corretto e completo attenendosi alle norme postali del Paese di residenza.

Modalità di cancellazione

La cancellazione dall'A.I.R.E. avviene:

  • per iscrizione nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente di un Comune italiano a seguito di trasferimento dall'estero o rimpatrio;
  • per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;
  • per irreperibilità presunta, salvo prova contraria, trascorsi cento anni dalla nascita o dopo la effettuazione di due successive rilevazioni, oppure quando risulti non più valido l’indirizzo all’estero comunicato in precedenza e non sia possibile acquisire quello nuovo;
  • per perdita della cittadinanza italiana.

Cosa si ottiene

L'iscrizione nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero.

Tempi e scadenze

L'iscrizione all'AIRE deve essere richiesta entro 90 giorni dal trasferimento definitivo all'estero.

Costi

Non ci sono costi.

Condizioni di servizio

  PDF34,7K Termini e Condizioni di Servizio

Unità organizzativa responsabile

Anagrafe
via De Gasperi, 135/137 70042 Mola di Bari (BA)
Comune

Casi particolari

Trasferimento dell'iscrizione AIRE tra Comuni diversi

Il/la cittadino/a residente all'estero ed iscritto/a all'A.I.R.E. di un Comune italiano può trasferire la sua iscrizione all'A.I.R.E. di in un altro comune solo nei seguenti casi:

  • ha membri del proprio nucleo familiare (con lui/lei residenti all'estero) iscritti all'A.I.R.E. di quel comune;
  • ha membri del proprio nucleo familiare iscritti all'Anagrafe della Popolazione residente nel comune italiano in cui si richiede il trasferimento.

Non sono ammesse altre motivazioni (ad esempio in seguito all’acquisto di un immobile in Italia in un Comune diverso da quello di iscrizione). IMPORTANTE: ai sensi dell'art.2, c.6, d.L. n. 69 del 13.5.1988 e della e Circolare MIACEL n. 5 del 16.04.1993, il nucleo familiare è quello composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero, senza limite di età, qualora si trovino a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.

  • nel comune di iscrizione A.I.R.E. o di residenza in Italia (APR) del coniuge o figli minorenni);
  • nel comune di nascita (ai sensi dell’art. 6 della legge 16 gennaio 1992 n. 15).

Vi è inoltre un'ulteriore possibilità di trasferimento da AIRE ad AIRE, concessa indirettamente dalla norma, data dall'art. 6 della Legge n. 15/1992, che prevede che gli italiani residenti all’estero possano, in qualunque momento, inoltrare al Sindaco del comune di nascita, per il tramite della competente Autorità consolare, richiesta di iscrizione nelle liste elettorali dello stesso comune. Se la domanda è accolta, l’interessato deve, di conseguenza, essere iscritto nell’AIRE del medesimo comune.

Ultima modifica: lunedì, 04 novembre 2024

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