Il cittadino straniero che intende sposarsi in Italia
Per il cittadino straniero che decida di contrarre matrimonio in Italia, la norma di riferimento è l'articolo 116 del codice civile. Ai sensi di tale articolo, il cittadino straniero dovrà presentare un nulla osta almatrimonio rilasciato dalla "competente autorità del proprio Paese". Dal nulla osta dovrebbe risultare che, giusta le leggi cui è sottoposto, nulla osta al matrimonio o che può contrarre matrimonio o che ha la capacità matrimoniale. Tale documento è essenziale per poter procedere alle pubblicazioni di matrimonio, necessari per gli stranieri residenti o domiciliati in Italia.
Il cittadino italiano che intende sposarsi all'estero
Per il cittadino italiano che intenda contrarre matrimonio all'estero, innanzi alle autorità di tale paese, le pubblicazioni non sono necessarie (circolare del Ministero dell'Interno del 22/05/2008), a meno che non siano espressamente richieste dall'autorità locale dello Stato di celebrazione.
Le pubblicazioni sono, invece, necessarie, nel caso di matrimonio innanzi alle autorità consolari italiane. In tal caso:
- se entrambi i nubendi sono residenti all'estero dovranno rivolgersi all'autorità consolare italiana;
- se uno risiede all'estero e uno in Italia, le pubblicazioni andranno effettuate presso il Consolato competente e presso il comune di residenza in Italia.