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Pubblicazioni di matrimonio

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Lo scopo delle pubblicazioni di matrimonio è di portare a conoscenza di tutti l'intenzione delle due persone di sposarsi affinché, chiunque sappia della presenza di impedimenti, possa fare le previste opposizioni.

A chi è rivolto

Possono fare la richiesta di pubblicazioni le persone che hanno deciso di sposarsi, con rito civile o religioso, ed hanno i requisiti necessari previsti dal codice civile.

Descrizione

Lo scopo delle pubblicazioni di matrimonio è di accertare che i richiedenti siano in possesso di tutti i requisiti e le condizioni volute dala legge per contrarre matrimonio (articoli 84-89 del codice civile) e di portare a conoscenza di tutti l'intenzione delle due persone di sposarsi affinché, chiunque sappia della presenza di impedimenti, possa fare le previste opposizioni.

Il procedimento di pubblicazione si sviluppa in due fasi:

Fase istruttoria
Per potere celebrare un matrimonio con rito civile e religioso avente effetti civili occorre fare richiesta di pubblicazioni presso l'ufficiale di stato civile del comune dove uno dei due futuri sposi è residente.
La richiesta, mediante l'apposito modulo di comunicazione dati, deve essere consegnata all'ufficio di stato civile e può essere presentata da: entrambi i futuri sposi, o uno solo di loro, o persona che da essi ha ricevuto particolare incarico. 

L'ufficiale di stato civile provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti civili necessari per le pubblicazioni di matrimonio detenuti da una pubblica amministrazione italiana.
In tutti gli altri casi, i nubendi dovranno produrre i documenti necessari a comprovare l'inesistenza di impedimenti previsti dalla legge italiana agli artt. 84 e seguenti del Codice Civile.

Pubblicazione
Terminati i controlli, da parte dell'ufficiale di stato civile, verrà concordato un appuntamento per la redazione del processo verbale di pubblicazione del matrimonio in cui: entrambi gli sposi, o persona che da essi ha ricevuto particolare incarico (con modulo di procura speciale), devono presentarsi con un documento di identità valido, nel giorno prestabilito, all'ufficio matrimoni e in tale sede verrà concordata la data del matrimonio civile.

Se gli sposi non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti da un interprete sia al momento della presentazione dei documenti sia all'atto dell'eventuale richiesta di pubblicazioni e della celebrazione del matrimonio.

Come fare

È necessario rivolgersi all'ufficio di stato civile del Comune di residenza di almeno uno degli sposi.

Cosa serve

La pubblicazione deve essere richiesta, anche da uno solo degli sposi, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui uno dei due nubendi ha la residenza.

Cosa si ottiene

La pubblicazione di matrimonio in albo pretorio.

Tempi e scadenze

Le pubblicazioni rimangono esposte per 8 giorni consecutivi.
Il matrimonio deve essere celebrato non prima di 4 e non dopo 180 giorni dalla data di compiuta esposizione della pubblicazione.
In caso di matrimonio religioso, l'ufficio di stato civile, decorsi i termini di legge, provvede direttamente all'invio del certificato di nulla-osta al matrimonio al ministro di culto richiedente la pubblicazione.

Se trascorsi 180 giorni il matrimonio non è stato celebrato, la pubblicazione scade senza produrre effetti; per contrarre il matrimonio occorre procedere a una nuova pubblicazione.

 

Costi

Imposta di bollo da 16,00 € da apporre sull'atto di pubblicazione (due marche da bollo se residenti in Comuni diversi).

Condizioni di servizio

  PDF34,7K Termini e Condizioni di Servizio

Unità organizzativa responsabile

Stato Civile
via De Gasperi, 135/137 70042 Mola di Bari (BA)
Comune

Casi particolari

Il cittadino straniero che intende sposarsi in Italia

Per il cittadino straniero che decida di contrarre matrimonio in Italia, la norma di riferimento è l'articolo 116 del codice civile. Ai sensi di tale articolo, il cittadino straniero dovrà presentare un nulla osta almatrimonio rilasciato dalla "competente autorità del proprio Paese". Dal nulla osta dovrebbe risultare che, giusta le leggi cui è sottoposto, nulla osta al matrimonio o che può contrarre matrimonio o che ha la capacità matrimoniale. Tale documento è essenziale per poter procedere alle pubblicazioni di matrimonio, necessari per gli stranieri residenti o domiciliati in Italia.

 

Il cittadino italiano che intende sposarsi all'estero

Per il cittadino italiano che intenda contrarre matrimonio all'estero, innanzi alle autorità di tale paese, le pubblicazioni non sono necessarie (circolare del Ministero dell'Interno del 22/05/2008), a meno che non siano espressamente richieste dall'autorità locale dello Stato di celebrazione.

Le pubblicazioni sono, invece, necessarie, nel caso di matrimonio innanzi alle autorità consolari italiane. In tal caso:

  • se entrambi i nubendi sono residenti all'estero dovranno rivolgersi all'autorità consolare italiana;
  • se uno risiede all'estero e uno in Italia, le pubblicazioni andranno effettuate presso il Consolato competente e presso il comune di residenza in Italia.

Documenti

Argomenti
Ultima modifica: lunedì, 25 novembre 2024

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