L'Ufficiale dello Stato Civile forma gli atti relativi ai matrimoni celebrati nel Comune con rito civile. Trascrive tutti i matrimoni concordatari celebrati nel Comune e gli atti dei matrimoni contratti altrove, relativi ai propri residenti.
Il matrimonio civile è il matrimonio volto a produrre effetti unicamente per il diritto dello Stato ed è disciplinato dalla legge statale quanto alle condizioni richieste agli sposi per contrarlo, alle formalità preliminari che devono essere svolte, alla celebrazione, alle cause e ai termini di impugnazione.
La celebrazione del matrimonio civile è regolata dal titolo VI del codice civile. Nel giorno stabilito l'Ufficiale di Stato Civile (Sindaco o suo delegato) formalizza il matrimonio nella casa comunale alla presenza di due testimoni maggiorenni, anche parenti.
Possono contrarre matrimonio civile i cittadini italiani e stranieri che abbiano effettuato, senza opposizione, le pubblicazioni.
I matrimoni vengono celebrati nell'orario e nei giorni preventivamente concordati con l'Ufficiale di Stato Civile. Le modalità di individuazione del giorno e dell'orario, della prenotazione della sala e dei relativi costi, è regolata dal regolamento comunale per la celebrazione dei matrimoni e la costituzione delle unioni civili allegato.
Le condizioni necessarie per contrarre matrimonio (artt. 84-89 del codice civile)
Il codice civile prevede alcune condizioni perché i futuri coniugi possano contrarre matrimonio, e cioè:
- minore età (solo con autorizzazione del tribunale può sposarsi anche chi ha compiuto 16 anni);
- per infermità di mente;
- vincolo derivamnte da un matrimonio (o da un'unione civile tra persone dello stesso sesso) precedente.
Divieto temporaneo di nuove nozze.
Non può contrarre matrimonio la donna, se non dopo trecento giorni dallo scioglimento, dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio. Sono esclusi dal divieto i casi in cui lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio siano stati pronunciati in base all'articolo 3, numero 2, lettere b) ed f), della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e nei casi in cui il matrimonio sia stato dichiarato nullo per impotenza, anche soltanto a generare, di uno dei coniugi.
Non possono contrarre matrimonio tra loro le persone delle quali l'una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra.
Non possono, infine, contrarre matrimonio fra loro:
1) gli ascendenti e i discendenti in linea retta;
2) i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini;
3) lo zio e la nipote, la zia e il nipote;
4) gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche nel caso in cui l'affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale è stata pronunziata la cessazione degli effetti civili;
5) gli affini in linea collaterale in secondo grado;
6) l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti;
7) i figli adottivi della stessa persona;
8) l'adottato e i figli dell'adottante;
9) l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adottato.
Le pubblicazioni di matrimonio
Le pubblicazioni di matrimonio consistono nell’inserimento all’Albo pretorio del Comune, di un atto contenente le generalità dei futuri sposi. Vengono fatte a cura dell’ufficiale dello stato civile dopo che ha accertato l’insussistenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio ed hanno la funzione di rendere noto il proposito dei futuri coniugi di contrarre nozze per mettere in grado gli interessati di fare le eventuali opposizioni.
Chi celebra il matrimonio civile
Il matrimonio civile è celebrato dall’ufficiale dello stato civile che può essere il Sindaco, il vicesindaco, un assessore o un consigliere comunale, un presidente di circoscrizione, il segretario comunale, un dipendente comunale a tempo indeterminato (e, in caso di esigenze straordinarie e temporalmente limitate, a tempo determinato) che abbia superato un apposito corso o, anche, un cittadino italiano che abbia i requisiti per l’elezione a consigliere comunale.
Tra il celebrante e gli sposi non vi deve essere incompatibilità per vincoli di parentela o affinità in linea retta in qualunque grado, o in linea collaterale fino al secondo grado.
Dove è possibile la celebrazione del matrimonio
La celebrazione del matrimonio civile è possibile, ai sensi del codice civile, nelle seguenti sedi:
- nella Casa comunale davanti all'ufficiale dello stato civile al quale è stata fatta la richiesta di pubblicazione;
- presso la Casa comunale di un Comune diverso da quello ove fu presentata la richiesta di pubblicazione (per la celebrazione del matrimonio per delega);
- in un luogo diverso dalla Casa comunale ove si trova lo sposo impedito a muoversi, o in imminente pericolo di vita, e quindi nella impossibilità materiale di arrivare alla Casa comunale;
- all'estero, nei luoghi indicati dalla legislazione del paese straniero.
L’atto di matrimonio
L’atto di matrimonio viene compilato immediatamente dopo la celebrazione, letto e sottoscritto dagli interessati, dai testimoni e dall’ufficiale di stato civile. L’atto contiene le generalità degli interessati e dei testimoni, il luogo della celebrazione nei casi di imminente pericolo di vita o celebrati fuori dalla Casa comunale.
Se le persone non sono in grado di comprendere, come il caso dello straniero, l’ufficiale di stato civile provvede a nominare un interprete.
Qualora gli interessati non possano apporre la propria firma, l’ufficiale dello stato civile deve indicare tale circostanza nell’atto e le ragioni di tale impedimento.
Matrimoni concordatari e altri culti ammessi
Chi intende contrarre matrimonio concordatario (ovvero matrimonio religioso che produce effetti civili) deve, al termine delle pubblicazioni, ritirare il certificato dell'eseguita pubblicazione presso l'ufficio di stato civile e consegnarlo al parroco o al ministro di culto che ne ha fatto richiesta.
Dopo la celebrazione del matrimonio il parroco o il ministro di culto deve, entro 5 giorni, richiedere la trascrizione del matrimonio nei registri dello stato civile del comune in cui è stato celebrato. Una volta trascritto il matrimonio, se gli sposi risiedono in comuni diversi da quello della celebrazione, l'ufficiale dello stato civile vi trasmette l'atto formato per la trascrizione.
Il regime patrimoniale
I regimi patrimoniali tra cui i coniugi o gli uniti civilmente, possono scegliere sono due: la comunione dei beni e la separazione dei beni.
La comunione dei beni è il regime patrimoniale che automaticamente viene adottato laddove non ci sia una diversa manifestazione di volontà da parte dei coniugi. Pertanto, tale scelta non viene annotata sull’atto di matrimonio, né riportata negli estratti. Il regime della comunione dei beni prevede conseguentemente che tutti gli acquisti fatti dalla famiglia dopo il matrimonio, costituiscono patrimonio comune a prescindere dall’apporto economico di ciascun componente.
La separazione dei beni deve essere invece espressamente richiesta dai coniugi o uniti civilmente e prevede, invece, che ciascuno conservi la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante l'unione. Tale scelta deve essere dichiarata da entrambi i coniugi prima del matrimonio:
- all’ufficiale di stato civile (matrimonio civile o unione civile);
- al parroco (matrimonio concordatario);
- al ministro di culto (matrimonio culti ammessi);
È operare tale scelta dopo il matrimonio davanti ad un notaio.
La separazione dei beni viene annotata sull’atto di matrimonio o sulla dichiarazione di unione civile e riportata negli estratti di matrimonio o nell'attestazione di unione civile.