Attribuzione del cognome al figlio
Dal 1° giugno 2022, con la sentenza della Corte costituzionale n. 131 del 27/04/2022, sono variate le modalità di attribuzione del cognome al figlio.
I genitori di comune accordo possono attribuire in sede di dichiarazione di nascita:
- il doppio cognome, nell’ordine da essi indicato, utilizzando tutti gli elementi onomastici di cui sono composti;
- il solo cognome paterno;
- il solo cognome materno.
Per i cittadini stranieri rimane la regola di attribuzione del cognome secondo la legge dello stato di appartenenza per cittadinanza (art. 24 legge n. 218/1995).
La cittadinanza del neonato
È cittadino italiano il bambino nato anche da un solo genitore italiano.
Il figlio di cittadini stranieri non è italiano, pertanto sull'atto di nascita non verrà indicata la cittadinanza del minore ma solo quella dei genitori, e la cittadinanza verrà attribuita dall'autorità straniera e saranno i genitori a doversi attivare presso le proprie autorità al fine del riconoscimento della cittadinanza del figlio.
In anagrafe il bambino verrà riportato con cittadinanza "da definire", fino a quando non verrà documentata la cittadinanza straniera di appartenenza.
Filiazione fuori dal matrimonio
Il figlio nato nel matrimonio è tale automaticamente dalla nascita, quando i genitori sono uniti tra di loro in matrimonio. In caso di genitori coniugati, pertanto, al momento della formazione dell'atto di nascita, la filiazione consegue automaticamante allo stato coniugale dei genitori.
La filiazione fuori dal matrimonio si ha quando la nascita avviene da persone non coniugate tra loro ed è la conseguenza di un atto volontario di uno o di entrambi i genitori. Nella filiazione fuori del matrimonio, affinché si possa parlare di status filiationis, è necessario formalizzare la relazione genitore-figlio con una dichiarazione fatta dai genitori (il riconoscimento di figlio nato fuori del matrimonio).
Il riconoscimento può essere effettuato dalla madre, o dalla madre insieme al padre, o dal padre solamente dopo quello della madre e solo con il consenso di quest'ultima.
La dichiarazione di riconoscimento può essere resa solo direttamente dall'interessato e può avvenire o davanti all'ufficiale di stato civile, o può essere contenuta in un testamento o in un atto pubblico (davanti ad un notaio).
Il riconoscimento può essere reso, con le stesse modalità di cui innanzi, prima della nascita.