I certificati sono dichiarazioni scritte formate da un pubblico ufficiale e contenenti informazioni tratte da pubblici registri. Esistono tre tipi di certificati: i certificati, gli estratti per riassunto e gli estratti per copia integrale.
- Con il certificato l’ufficiale di stato civile, dopo aver esaminato il contenuto dell'atto, rilascia una dichiarazione in cui rende pubblici i dati contenuti nell’atto esaminato.
- L’estratto per riassunto è un atto che si differenzia dal certificato per una maggiore completezza in quanto riporta le annotazioni che per legge possono essere oggetto di certificazione.
- L’estratto per copia integrale consiste nella vera e propria riproduzione per intero dell’atto originale. L’estratto deve contenere l’attestazione, da parte di chi lo rilascia, che la copia è conforme all’originale.
Estratti per copia integrale
Come previsto dall’articolo 107 DPR n. 396/2000, gli estratti per copia integrale possono essere rilasciati “soltanto quando ne è fatta espressa richiesta da chi vi ha interesse e il rilascio non è vietato dalla legge”. L’articolo 177 comma 3 del D.lgs n. 196/2003 consentiva fino a pochi anni fa il rilascio delle copie integrali degli atti dello stato civile decorsi settant’anni dalla loro formazione. L’art. 27, comma 1, lett. c), n.3) del D.lgs. n. 101/2018 ha, tuttavia, abrogato l’art. 177, comma 3 di cui sopra. Ciò significa che il rilascio di qualsiasi copia integrale è consentito esclusivamente in presenza di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.
Le richieste di copia integrale per generiche ragioni di studio e ricerche storiche e genealogiche non sono di per sé configurabili come interessi giuridicamente tutelati come definiti dalla normativa vigente e pertanto, in tali casi, non è possibile rilasciare copia integrale.
Estratti per riassunto
Gli estratti per riassunto, previsti dall’art. 106 del D.P.R. 396/2000, sono rilasciati alla persona cui l’atto si riferisce senza altra formalità che l’identificazione mediante documento di identità. La richiesta fatta da terza persone, invece, va fatta per iscritto e deve essere adeguatamente motivata.
Estratti per riassunto con paternità e maternità
Ai sensi dell’articolo 3 del DPR n. 432/1957, il rilascio degli estratti per riassunto degli atti dello stato civile con l’indicazione della paternità e della maternità è consentito solo su richiesta dell’interessato “per l'esercizio di doveri o di diritti derivanti dallo stato di legittimità o di filiazione”. La richiesta, pertanto, va fatta per iscritto e motivata con riferimento all’esercizio di doveri e diritti derivanti dal legame tra l’intestatario dell’atto e i genitori. L’interessato può delegare altra persona a richiedere e ritirare l’estratto. Nel caso in cui l’interessato sia minorenne l’istanza è fatta dai genitori.
Certificati di stato civile
Dal momento che i certificati riproducono i dati essenziali dell’evento (nascita, matrimonio, unione civile e morte) senza informazioni aggiuntive (annotazioni), il loro rilascio non richiede specifiche motivazioni.