A chi è rivolto
Alle persone iscritte all'Anagrafe del Comune, ma che hanno trasferito la loro dimora abituale altrove, o che non hanno più la dimora abituale nel Comune.
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Alle persone iscritte all'Anagrafe del Comune, ma che hanno trasferito la loro dimora abituale altrove, o che non hanno più la dimora abituale nel Comune.
La cancellazione dall'Anagrafe presuppone che la persona non abbia più la dimora abituale nel Comune di Mola di Bari, e comporta, oltre all’impossibilità di rilascio di certificazioni e documenti di riconoscimento, la perdita dei diritti fondamentali legati alla residenza anagrafica (ad es. diritto di voto, all’assistenza sanitaria, alla percezione di aiuti e sussidi economici, ecc.)
Cancellazione per morte
In caso di morte (anche giudizialmente dichiarata), i familiari del defunto non devono fare alcuna comunicazione all'ufficio anagrafe, in quanto sarà compito dell'ufficiale dello Stato Civile comunicare il decesso all'ufficio anagrafe competente, anche se di un comune diverso dal luogo del decesso.
Cancellazione per emigrazione in altro Comune
Entro 20 giorni dal trasferimento della residenza dal Comune di Mola di Bari ad altro Comune italiano, l’interessato deve presentare la dichiarazione di cambio di residenza direttamente all’anagrafe del Comune di nuova residenza, che provvederà ad inoltrare la richiesta di cancellazione al Comune di Mola di Bari. Il procedimento si conclude entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione da parte del Comune di nuova iscrizione.
Per le persone senza fissa dimora la cancellazione avviene in seguito al trasferimento del domicilio in altro comune.
Cancellazione per emigrazione all'estero
Il cittadino italiano che si trasferisce all’estero per un periodo superiore ad un anno deve iscriversi all’Aire (Anagrafe degli italiani residenti all’estero).
I cittadini dell'Unione Europea (comunitari) o appartenenti a Stato terzo (extracomunitari) che intendono trasferirsi all’estero o rientrare nel proprio paese di origine, devono dichiarare all’ufficio anagrafe l’indirizzo di nuova residenza.
Il procedimento di cancellazione viene concluso entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della dichiarazione presentata dal cittadino.
Cancellazione per irreperibilità al censimento o accertata
La cancellazione per irreperibilità può avvenire a seguito di quanto accertato durante il Censimento della popolazione, oppure a seguito di ripetuti accertamenti opportunamente intervallati nel tempo.
Chiunque può segnalare la mancanza della dimora abituale riguardante persone iscritte nella propria o in altre famiglie, utilizzando il modello allegato di dichiarazione sostitutiva atto di notorietà.
La cancellazione per irreperibilità avviene non prima di un anno dall’avvio del procedimento di cancellazione.
Il presupposto di tale provvedimento è che il cittadino abbia totalmente fatto perdere tracce di sé non solo nel Comune dove è iscritto, ma anche in altri Comuni. Finché si presume una sua presenza sul territorio nazionale, ovvero se il Comune di residenza conosce l'indirizzo di destinazione, l'Ufficio Anagrafe del Comune di destinazione deve essere sollecitato ad agire in base alle segnalazioni ricevute dal Comune di provenienza.
Il procedimento per l'irreperibilità prevede, in base all’art. 4 della legge anagrafica (L. n. 1228/1954), che l'ufficiale d'anagrafe possa in qualsiasi momento disporre accertamenti e indagini tesi a verificare la dimora abituale di un cittadino, senza necessità che vi sia un procedimento aperto; di norma a seguito di una segnalazione che può provenire da persone a conoscenza dei fatti o di altri uffici pubblici, viene richiesto un accertamento alla Polizia Locale, il cui esito, se conferma l'assenza delle persone residenti, dovrà dare formale avvio al procedimento con la contestuale comunicazione prevista dall'art.7 della L. n. 241/1990 da trasmettere all'interessato.
Nel caso di soggetto con procedimento di cancellazione per irreperibilità in corso, l’ufficiale d’anagrafe continuerà a certificare i suoi dati anagrafici, a cominciare dalla residenza, senza alcun tipo di annotazione o aggiunta. Fino all’adozione del provvedimento finale, la persona è da considerarsi anagraficamente residente.
Il provvedimento di cancellazione per irreperibilità va notificato nei modi previsti dal codice di procedura civile. Si tratta di una comunicazione personale, da notificare all'interessato per cui, essendo questi irreperibile poiché il provvedimento sarà già stato emanato, si procederà ai sensi dell'art. 143 del Codice civile. L'articolo 143 del Codice civile recita: "Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non vi è il procuratore previsto nell'art. 77, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario. .... Nei casi previsti nel presente articolo ..., la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte".
Cancellazione del cittadino straniero per mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale
Entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno le cittadine e i cittadini stranieri iscritti all'anagrafe hanno l'obbligo di presentare al comune la dichiarazione di dimora abituale. La dichiarazione deve essere presentata insieme alla copia del nuovo permesso.
Decorsi 180 giorni dalla scadenza del permesso di soggiorno senza che sia stata rinnovata la dichiarazione di dimora abituale, l’ufficio anagrafe trasmette invito ad esibire il permesso di soggiorno rinnovato, rendendo contemporaneamente la dichiarazione di dimora abituale.
In caso di mancata presentazione della documentazione si procede alla cancellazione dall’anagrafe. Il procedimento di cancellazione si conclude trascorsi 30 giorni dalla ricezione da parte del cittadino dell'invito a rendere la dichiarazione di dimora abituale.
Non produce effetti sul riconoscimento della residenza l’assenza temporanea dal comune di dimora abituale, quando la persona si trovi in altra città o all’estero per motivi di studio, lavoro o per altre cause contingenti di durata limitata.
In caso di cancellazione, la posizione anagrafica può essere ripristinata solo con una nuova richiesta di iscrizione.
Cancellazione per perdita del diritto di soggiorno del cittadino europeo
Anche il cittadino dell'U.E. può essere oggetto di provvedimento di allontanamento dallo Stato, emanato dal Prefetto o dal Questore a seconda del caso. L’art. 18 del D.lgs n. 30/2007 prevede che “la continuità del soggiorno è interrotta dal provvedimento di allontanamento adottato nei confronti della persona interessata che costituisce causa di cancellazione anagrafica”. Dunque, in questi particolari casi, la cancellazione può essere senz’altro immediata.
La maggior parte dei procedimenti di cancellazione anagrafica sono gestiti direttamente dagli uffici, senza la necessità di comunicazioni da parte del cittadino, gli unici procedimenti che possono essere avviati dai cittadini sono:
Per la cancellazione per emigrazione all'estero è necessario presentare:
Per la segnalazione di irreperibilità è necessario presentare:
La cancellazione dall'anagrafe delle persone residenti nel Comune di Mola di Bari.
Il procedimento di cancellazione per emigrazione all'estero viene concluso entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della dichiarazione presentata dal cittadino.
Il procedimento di cancellazione per irreperibilità prevede solo un termine minimo di conclusione, ossia un anno (365 giorni) dalla comunicazione di avvio inviata all’interessato, ai sensi dell’art. 7 l. 7.8.1990 n. 241; non esiste un termine massimo. Fino all’adozione del provvedimento finale, la persona è da considerarsi residente a tutti gli effetti.
Il servizio è gratuito.
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Modello per la comunicazione di trasferimento all'estero
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