La legalizzazione di fotografia (comunemente detta autentica di foto) consiste nell'attestazione che l’immagine fotografica corrisponde all'interessato.
La legalizzazione di fotografia non sostituisce il documento d’identità.
Ai sensi dell’art. 34 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e della circolare del Ministero dell’Interno n. 3/1995, la legalizzazione di fotografie può essere fatta solo per il rilascio di documenti personali quali patente di guida, passaporto, porto d’armi, licenze di caccia e pesca, ecc. Rimangono, quindi, esclusi i rapporti con i privati (banche, palestre etc.).
Inoltre, sempre ai sensi dell’art. 34 del D.P.R. 4445/2000, sono le amministrazioni competenti al rilascio dei suddetti documenti personali che devono procedere a legalizzare le foto a loro necessarie (la legalizzazione viene fatta direttamente dall'addetto allo sportello, in presenza dell’interessato. Per la patente, inoltre, ha valore di fotografia legalizzata anche quella apposta sul certificato medico vidimata dal sanitario autorizzato).
Solo nel caso in cui il cittadino non possa recarvisi direttamente, la legalizzazione può essere fatta dal dipendente incaricato dal Sindaco.