L'art. 15 della Legge Regionale 25 febbraio 2005 n. 6 prevede che le domande di iscrizione, modificazione e cancellazione all'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane, devono essere presentate ai Comuni, dove ha sede l'impresa ovvero dove è svolta l'attività, e attribuisce tutte le relative procedure ai Comuni. Le domande devono essere presentate, su idonea modulistica, entro 30 giorni dalla data di inizio dell'attività, ovvero dall'evento modificativo, di cessazione attività o di perdita dei requisiti artigiani, corredate di tutta la documentazione prevista dall'art. 15, comma 4-8-9, della L.R. n. 6/05, nonché delle attestazioni di avvenuto versamento dei diritti di segreteria, tasse di concessioni regionali e, ove prescritta, della tassa di concessione governativa.
I Comuni sono tenuti a trasmettere alla competente C.P.A. entro 20 giorni dalla data di ricezione, le domande acquisite unitamente alla documentazione in esse allegata ed alla certificazione e istruttoria comunale di cui all'art. 15, comma 5, della L.R. n. 6/05, atteso che la C.P.A. ai sensi dell'art. 16, comma 5, della L.R. n. 6/05, è tenuta a deliberare in merito all'istanza prodotta entro 60 giorni dalla data di presentazione della stessa da parte dell'impresa. Nelle ipotesi di invio ai Comuni a mezzo raccomandata o di presentazione diretta di domande carenti di documentazione, non può darsi luogo alla trasmissione delle stesse alla C.P.A. se non dopo aver richiesto e acquisita la documentazione mancante previo formale invito, nei modi di legge, fissando il termine, previsto da vigenti norme, entro il quale gli interessati devono presentare gli atti non prodotti in prima istanza.
Per le domande prodotte incomplete ai Comuni, il termine dei 20 giorni per la trasmissione alla C.P.A. decorre dalla data di ricezione e completamento della documentazione mancante e richiesta dai Comuni, così come da tale data decorre il termine dei 60 giorni assegnati alla C.P.A. ai sensi dell'art. 16, comma 5, della L.R. n. 6/05. Qualora l'impresa, pur invitata, non integri nei termini fissati dai Comuni, la domanda pur incompleta sarà comunque trasmessa, entro 20 giorni dalla data di scadenza dei termini assegnati, alla C.P.A. per le decisioni di competenza.
Nella circolare n. 1 prot. n. 38/A/7372 del 03/11/2005, approvata con Determinazione n. 1685 del 03/11/2005 a firma del Dirigente del Settore Artigianato e P.M.I.- Assessorato Sviluppo Economico della Regione Puglia, si dispone espressamente che "i Comuni della Regione Puglia devono attivare sportelli operativi presso gli Assessorati comunali competenti in materia di artigianato presso gli sportelli unici comunali, ove istituiti, per la presentazione delle domande di iscrizione, modificazione e cancellazione all'Albo delle Imprese Artigiane da parte degli imprenditori interessati".
Pertanto, nell'ambito di questo Settore, è stato istituito lo Sportello per l'Artigianato.